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Consulenza Tecnica
Il consulente ICT PDF Stampa E-mail

Il consulente ICT (information and communication technology), esperto di informatica e telecomunicazioni, parla con un linguaggio chiaro. Analizza ed interpreta le problematiche che l'azienda deve affrontare e si propone di trasformare le esigenze in una architettura coerente e strutturata. Ricerca poi sul mercato chi possa sviluppare al meglio le soluzioni, seguendo anche la trattativa commerciale e ne supervisiona la realizzazione fino al suo completamento. Ne coordina, in seguito, la manutenzione e l'eventuale ampliamento.

 
Il Consulente Tecnico di Ufficio PDF Stampa E-mail

Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) svolge la funzione di Ausiliario del Giudice in un rapporto strettamente fiduciario, nell'ambito delle competenze definite dal Codice di Procedura Civile. Il Consulente risponde in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nel conferimento dell'incarico, relazionando i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Compito fondamentale del Ctu è chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione. Ciò comporta il fatto che si faccia sempre riferimento a dati certi accompagnati da una opportuna documentazione e dalle proprie conclusioni tecniche.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio è iscritto, dopo una procedura di accertamento dell'esperienza, all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie, tenuti dai tribunali. Se nominato dal Giudice, tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc). L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento. 

Il Consulente Tecnico d'Ufficio opera prestando particolare attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire il contradditorio.

il portale del ctu Attraverso il portale condiviso con tanti colleghi è possibile acquisire ulteriori informazioni e contattare un Ctu per ogni specializzazione.

 

 
Il Consulente Tecnico di Parte PDF Stampa E-mail

Il consulente tecnico di parte è un libero professionista al quale una parte in causa (attuale o potenziale) conferisce un incarico peritale in quanto lo ritiene esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (accertamento tecnico preventivo), incarica una persona di propria fiducia affinchè questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice (CTU) nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o a critica del risultato al quale il perito del giudice giunge.


L’art. 201 c.p.c. prevede che “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”


Ciascuna parte in causa, quindi, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice, può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU  porta all’attenzione dell’organo giudicante.


Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia.

Infatti, le valutazioni di carattere tecnico, molto precise,  sono operate all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato.

 

Preliminare di conferimento incarico on-line                   Art. 391-bis CPP Investigazioni informatiche

 

 


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