Consulenza Il Consulente Tecnico di Parte

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Il Consulente Tecnico di Parte PDF Stampa E-mail

Il consulente tecnico di parte è un libero professionista al quale una parte in causa (attuale o potenziale) conferisce un incarico peritale in quanto lo ritiene esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (accertamento tecnico preventivo), incarica una persona di propria fiducia affinchè questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice (CTU) nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o a critica del risultato al quale il perito del giudice giunge.


L’art. 201 c.p.c. prevede che “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”


Ciascuna parte in causa, quindi, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice, può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU  porta all’attenzione dell’organo giudicante.


Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia.

Infatti, le valutazioni di carattere tecnico, molto precise,  sono operate all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato.

 

Preliminare di conferimento incarico on-line                   Art. 391-bis CPP Investigazioni informatiche

 

 
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